Art. 19.
(Direttore dell'AISI e sue competenze).

      1. Il direttore dell'AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità, il direttore:

          a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati nel territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell'interno e al direttore esecutivo;

          b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISI;

          c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;

          d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;

          e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AISI,

 

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al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;

          g) propone al Ministro dell'interno la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

          i) riferisce costantemente al Ministro dell'interno sull'attività svolta dall'AISI e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro dell'interno, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISI.

      2. II direttore dell'AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.